Informazioni

In Italia lo sviluppo degli ‘Employee Benefits’ assistenziali ha avuto negli ultimi anni un notevole impulso in particolare il ricorso a benefits di natura assicurativa é stato favorito ed incoraggiato da alcune normative in tema fiscale e contributivo di grande rilievo, con speciale riguardo all’assistenza sanitaria integrativa. Inoltre la problematica degli ‘Employee Benefits’ ha assunto nell’ambito aziendale una forte rilevanza e costituisce oggi un elemento fondamentale nel delicato rapporto tra Datore di Lavoro e Dipendenti.

 

Una delle forme piú significative dei benefits riguarda l’erogazione di prestazioni a carattere assistenziale e sanitario a favore dei Dipendenti, tramite la stipula di polizze nei rami Vita, Infortuni, Invalidità Permanente e Rimborso Spese Mediche. La legislazione italiana ha in particolare inteso favorire lo sviluppo di queste forme ed ha emanato una serie di agevolazioni a cui le Aziende possono accedere, utilizzando appositi Enti definiti “Casse di Assistenza”.

 

La Cassa di Assistenza é dunque un istituto sempre piú utilizzato dagli imprenditori per poter fornire benefits e servizi ai Dipendenti, ottenendo nel contempo notevoli vantaggi fiscali sia per le Aziende che per i Dipendenti stessi. La Cassa consente pertanto di dare pratica attuazione ai trattamenti assistenziali previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dagli eventuali contratti integrativi aziendali dai regolamenti e/o accordi sindacali delle Societá interessate.

Per quanto concerne l’aspetto giuridico, la Cassa di Assistenza viene regolarmente costituita con atto notarile e rientra nella tipologia delle Associazioni non riconosciute senza fine di lucro, come esprimono gli artt. 14, 16 e 36 del Codice Civile.

Tale associazione, rispettando quanto espresso dall’art. 48 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, cosiddetto Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR e successive modifiche (D.D.L. 124 del 21.04.93 e L. 335 dell’ 08.08.95), permette ai suoi aderenti di ottenere esclusivi vantaggi fiscali e contributivi.

 

Occorre inoltre segnalare che alcuni provvedimenti legislativi sono recentemente intervenuti in materia, meglio individuando i requisiti e le caratteristiche delle Casse di Assistenza. Infatti il disposto combinato delle norme previste dal DLgs. Turco del 31/3/2008 e del DLgs. Sacconi del 27/10/2009 interviene in questa materia e definisce:

– le procedure e le modalità di funzionamento dell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

– i criteri e le modalità per il calcolo della quota di risorse destinate all’erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, lettera d), e per la verifica che tale quota non sia inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti da parte degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale.

Anagrafe dei Fondi

 

L’erogazione di attività tramite Casse di Assistenza trova la sua regolamentazione nel disposto combinato delle norme previste dal D. Lgs. Turco del 31/3/2008 e del D. Lgs. Sacconi del 27/10/2009 che intervengono in questa materia e dettano le regole per poter operare correttamente, consentendo tra l’altro di usufruire degli importanti vantaggi fiscali e contributivi.

In particolare la norma definisce le procedure e le modalità di funzionamento dell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

L’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi avviane annualmente entro il 31 luglio ed ha come presupposto la verifica dei dati di bilancio e l’erogazione di una quota minima del 20% delle cosiddette “prestazioni vincolate”.

La Cassa Areasalus è regolarmente iscritta all’Anagrafe dei Fondi e rinnova annualmente la propria iscrizione

 

Attestazione Iscrizione Anagrafe dei Fondi

Prestazioni Vincolate

 

Infatti la norma definisce i criteri e le modalità per il calcolo della quota di risorse destinate all’erogazione delle cosiddette “prestazioni vincolate”, le quali debbono rappresentare non meno del 20% del totale complessivo delle attività assistenziali. Per la verifica che tale quota non sia inferiore a questa soglia, in particolare, si fa riferimento a:

  • prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio,
  • prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza;
  • prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
  • prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie.

Persone Assistibili

 

L’adesione alla Cassa Areasalus può avvenire esclusivamente da parte delle Aziende e non è consentita individualmente alle persone fisiche. Le persone assistite possono essere i Dipendenti dell’Azienda associata oppure i Collaboratori Coordinati e gli Amministratori, purchè questi percepiscano un compenso o un emolumento che costituisca reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. L’assistenza può essere erogata solo a categorie totalitarie ed omogenee di soggetti, per tali intendendosi, a puro titolo esemplificativo, tutti i Dipendenti oppure tutti i Dipendenti di una specifica categoria (es: i Quadri) oppure tutti i Dipendenti di una determinata categoria e livello (es: tutti gli impiegati di secondo livello) oppure tutti gli Amministratori. È in ogni caso requisito necessario che tutti gli appartenenti alla categoria individuata vengano assistiti in modo uniforme. Inoltre possono essere assistiti tutti i componenti del nucleo famigliare, come da definizione espressa nelle varie opzioni.

Prestazioni offerte

 

Le prestazioni fornite dalla Cassa Areasalus riguardano esclusivamente aspetti assistenziali e sanitari. La parte preponderante riguarda dunque la copertura delle spese mediche, che avviene sia tramite procedure di rimborsi sia attraverso l’erogazione diretta di prestazioni con Strutture e Medici convenzionati. In questo secondo caso l’Assistito non dovrà anticipare l’importo ma potrà fruire direttamente dei servizi resi dalle Strutture. A latere delle prestazioni tipicamente sanitarie, vengono poi forniti altri servivi che sono essenzialmente di assistenza e che possono concretizzarsi nell’indennizzare con un capitale predefinito il caso di morte o di invalidità permanente da diverse cause originato. Grande attenzione viene poi prestato agli aspetti di prevenzione, organizzando all’interno delle Aziende piani di prevenzione e di check-up. Infine si guarda con sempre maggior attenzione alla realizzazione di piani per tutelare gli assistiti in caso di perdita di autosufficienza tramite la costituzione di rendite o capitali.

Come aderire alla Cassa

 

Per poter attivare le prestazioni fornite da Cassa Areasalus è indispensabile compilare correttamente tutta la modulistica.

È quindi necessario avere le adesioni aziendali su carta intestata dell’Azienda stessa ed avere i consensi richiesti dalle normative in tema di trattamento dei dati (regolamento GDPR) da parte dei singoli Assistiti. In assenza della corretta compilazione di questi moduli non sarà possibile attivare le prestazioni fornite da Cassa Areasalus.