Non concorrono a formare il reddito: i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter).
Questa norma comporta dunque l’esenzione dal reddito imponibile che opera in questo modo:
a) i contributi versati dal Datore di lavoro non vengono inseriti tra le voci tassabili sul cedolino;
b) i contributi versati dal Lavoratore Aderente, anche per il nucleo famigliare, che vengono dedotti dal reddito in sede di dichiarazione fiscale (Modello Unico 730 / 740).
Il limite massimo complessivo fruibile è di € 3.615,20 per ogni Lavoratore Assistito.
Oltre al vantaggio in ambito fiscale, vi sono poi altre agevolazioni in ambito di oneri sociali (INPS / INAIL etc etc).
Ricordiamo che sulla retribuzione erogata al dipendente gravano i seguenti oneri aggiuntivi:
La norma in deroga prevede che se le retribuzioni sono erogate in forma di contributi a enti con esclusivi fini assistenziali e nel rispetto di un accordo o regolamento aziendale, tali retribuzioni vengono assoggettate al solo contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro mentre il Dipendente ne risulta esente.
Ne scaturirà dunque un risparmio nell’ordine del 20% circa a favore dell’Azienda ed un risparmio del 9% circa a favore del Lavoratore Aderente, rispetto alle forme tradizionali di remunerazione.