Evoluzione del Settore

Evoluzione del Settore

logo-camera-deputati

EVOLUZIONE del SETTORE


Certamente in Italia la spesa sanitaria privata cosiddetta out of pocket (ovvero al di fuori di strumenti integrativi collettivi o di coperture individuali) risulta tra le più alte in Europa, a segnalare una vera criticità del principio del diritto universale alle cure a cui si accompagna una difficoltà di accesso a sistemi complementari, con evidente squilibrio a svantaggio delle fasce socialmente più deboli; scenario destinato a peggiorare progressivamente con l’invecchiamento della popolazione e la mancanza di stabilità lavorativa per ampie fasce di popolazione.
Per questo motivo il Parlamento Italiano ha avviato l’indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, a cura della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.
Avendo personalmente avuto la possibilità di essere audito in veste di Rappresentante della Associazione Italiana dei Brokers di Assicurazione e Riassicurazione (A.I.B.A.) desidero qui condividere alcune considerazioni di carattere generale ed esporre sinteticamente gli elementi che considero fondamentali per giungere alla formulazione di una normativa più corretta ed equilibrata.

Le parti audite sono state numerose (Mutue di Soccorso, Imprese di assicurazioni e la loro Associazione A.N.I.A., Università, lo stesso Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate, le Associazioni dei Consumatori e così via), rappresentando i diversi aspetti della sanità integrativa
L’elemento sostanzialmente comune riguarda l’esigenza di realizzare un secondo pilastro aperto a tutti alle medesime condizioni, che tenga conto di garantire l’accesso alle varie fasce di popolazione
Occorre qui ricordare come già nel 1992 era stata sostanzialmente prevista la parallela creazione di un sistema di previdenza complementare sotto il profilo pensionistico e di un sistema di assistenza complementare in ambito sanitario.
Ma, se il secondo pilastro di natura previdenziale ha visto la effettiva realizzazione attraverso una forte attività legislativa, il tema della assistenza sanitaria è rimasto quasi del tutto inattuato o, peggio ancora, regolamentato in modo incompiuto ed a nostro avviso anche incoerente.
La situazione attuale presenta peraltro una importante distonia tra le forme di sanità integrativa individuale e collettiva.
Si propone infatti il duplice modello di ente sanitario, ovvero da una parte, a livello individuale, i fondi sanitari integrativi del servizio sanitario istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. 502/1992 (e successive modifiche) e dall’altra, a livello collettivo, enti quali Fondi, Casse, Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, riconducendo – in una prospettiva fiscale – il primo modello all’operatività dell’articolo 10 del T.U.I.R. e il secondo a quella dell’articolo 51 comma 2 lett. a.
È interessante notare come la stessa Anagrafe dei Fondi sia strutturata in due sezioni che riproducono appunto tale differenza.
Tra le altre cose si coglie qui l’occasione per evidenziare che sarebbe auspicabile che l’Anagrafe dei Fondi rispondesse anche ad uno dei caratteri tipici delle Anagrafi, e cioè quella di essere consultabile (situazione ad oggi preclusa persino agli Iscritti all’Anagrafe stessa).

Per quanto riguarda le possibili prestazioni delle due forme, i primi sono aperti a tutti i cittadini italiani ma possono fornire esclusivamente prestazioni integrative ai L.E.A., mentre i secondi erogano coperture e rimborsi sia di natura integrativa che sostitutiva, essendo però destinati alla più ridotta (seppur consistente) platea dei lavoratori che dispongono di redditi da lavoro Dipendente o redditi assimilati.
L’infelice scelta apportata con il D.M. “Sacconi” di ricondurre sotto la medesima definizione di “fondi sanitari” enti che per caratteristiche, finalità, struttura e normativa di riferimento sono fra loro oggettivamente diversi ha poi contribuito a creare ampi dubbi sulla corretta applicazione delle regole di settore in tema di deducibilità fiscale dei contributi, creando forti disparità tra i Cittadini che accedano alla sanità integrativa
Ne è derivata una evidente sperequazione che potrà essere superata solo parificando le due normative e consentendo quindi una piena operatività dei Fondi Sanitari Individuali istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. 502/1992 secondo lo stesso perimetro, di prestazioni e di vantaggi fiscali, rispetto a quanto previsto per il reddito da lavoro Dipendente nel comma 2 – lett. a – dell’art. 51 del T.U.I.R.

Sulla base di questi presupposti, le Parti audite si sono profondamente divise, anche su un piano più squisitamente politico, tra sostenitori di un settore di assistenza sanitaria integrativa esclusivamente riservato agli enti no profit (Società di Mutuo Soccorso e Fondi Sanitari autogestiti), divietando quindi la partecipazione del mondo assicurativo e tra chi, invece, ritiene essenziale l’intervento del mondo assicurativo (Imprese e Intermediari) anche per maggior tutela della stabilità e tenuta del sistema.
Su questo aspetto cerco di evidenziare alcuni passaggi.
Secondo una indagine condotta dal Censis nel 2018, l’84% dei Fondi sanitari e delle Casse di assistenza ricorre alla copertura assicurativa per garantire sostenibilità nel tempo alle prestazioni promesse. Diversa la situazione per quanto riguarda le mutue di soccorso, che ricorrono marginalmente alla copertura assicurativa. Nulla esclude che nel tempo, attraverso idonei meccanismi di analisi dei rischi e di impostazione di un data set analitico e robusto delle prestazioni erogate, i Fondi e le Casse possano ridurre il ricorso all’esperienza assicurativa per la gestione in autoassicurazione dei rischi sanitari. Ciò tuttavia prevedendo alcuni presidi indispensabili, quali:

  • l’esperienza attuariale necessaria per la corretta gestione dei rischi nel tempo in ottica di adeguamento progressivo e costante dei contributi necessari per mantenere in equilibrio il bilancio tecnico di un istituto di assistenza sanitaria,
  • la costituzione e commisurazione di idonee riserve patrimoniali libere da impegni sulle quali definire strategie di investimento
  • una gestione efficiente ed industriale della relazione con l’assistito e i differenti centri di cura per garantire idonei livelli di servizio, spesso codificati nell’ambito delle relazioni tra le fonti istitutive.


Al fine di tutelare i cittadini nella scelta consapevole di quanto acquistato è necessario che siano definiti presidi minimi, regole certe ed equilibrate e un linguaggio non equivoco in modo da differenziare ciò che ha garanzia assicurativa con i relativi presidi di tutela e ciò che assicurativo non è, imponendo in ogni caso un adeguato sistema di vigilanza del comparto da assegnare ad un’Autorità finanziaria già esperta e competente.
L’utilità di ricorrere a coperture assicurative a sostegno delle prestazioni fornite dagli Enti di assistenza sanitaria non deve far passare in secondo piano che un complessivo riordino delle normative preveda un più efficace controllo sulle attività delle Imprese di Assicurazione in questo specifico settore. Non è certamente un caso se nella recente relazione svolta dal Presidente di Ivass, Dott. Fabio Panetta si sia data evidenza della problematica e si ritenga necessario rafforzare trasparenza e chiarezza dei contratti sulle prestazioni sanitarie, da chiunque offerti.
Cercando di trarre qualche prima conclusione, i punti che ritengo fondamentali per il miglioramento del quadro complessivo della sanità integrativa sono così riassumibili:

  • Creazione di un secondo pilastro di assistenza sanitaria complementare, uniforme ed accessibile a tutti i cittadini italiani;
  • All’interno di questo pilastro, abbattimento della divisione tra Fondi Collettivi e Fondi Individuali, rendendo omogenee le regole di ingresso e superando la distinzione e la limitazione tra prestazioni integrative e sostitutive;
  • Realizzazione di un sistema fiscale incentivante all’ingresso nella sanità integrativa ed identico sia per accessi collettivi che individuali;
  • Conferma della importanza della partecipazione al settore delle Imprese di Assicurazione, nella considerazione che esse rappresentano un mondo rigidamente regolamentato mentre altre forme di erogazione e distribuzione sono oggi prive di una seria ed efficace regolamentazione, a partire dal mondo delle Società di Mutuo Soccorso;
  • Ne scaturisce la necessità di una sostanziale revisione delle norme da applicarsi ai vari Partecipanti, per consentire a tutti di attenersi ad un piano regolamentare unico e coerente, a differenza di quanto avviene oggi;
  • Per migliorare il coefficiente di trasparenza, rendere accessibile e consultabile l’Anagrafe dei Fondi gestita dal Ministero della Salute;
  • Infine, restando nell’ambito della situazione attuale e con particolare riguardo a Fondi, Casse e Mutue che operano in modo collettivo ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett.a del T.U.I.R., la sollecitazione alla massima determinazione dei Soggetti Erogatori di un miglioramento della qualità dei servizi e di una progettazione di prodotto sostenibile ed innovativa, nell’ambito di un controllo che spetti totalmente all’Ivass.


Ora dobbiamo attendere i risultati e gli sviluppi della Indagine e nei prossimi numeri della neonata newsletter avremo certamente modo di tornare in argomento.


Danilo Ariagno

È possibile ascoltare l'intervento dal minuto 1.23.50

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.